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STATUTO |
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Art. 1 - L'ACCADEMIA DEGLI IMPERFETTI ha sede in Meldola (Forlì-Cesena) in piazza Felice Orsini 12. Presso la sede accademica sono costituiti il domicilio legale e la Presidenza e gli organi sociali possono riunirsi anche in altra sede. L'anno accademico decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Art. 2 - L'Accademia è apolitica, non persegue scopi di lucro ed ha come finalità la promozione e la diffusione della cultura nei suoi aspetti letterari, storici, artistici e scientifici. Per ottenere questi scopi si propone, con mezzi propri od in concorso con Enti o Istituzioni, di organizzare corsi di conferenze e mostre, di promuovere ricerche attinenti le memorie, i personaggi, le tradizioni locali e divulgarne i risultati. ASSOCIAZIONE ALL'ACCADEMIA Art. 3 - La partecipazione all'Accademia è titolo onorifico, per cui l'ammissione ad essa viene deliberata dal Consiglio di Presidenza su proposta scritta, presentata e firmata da almeno tre (3) Accademici. Il Consiglio provvederà ad accettare o a respingere le proposte: in quest'ultimo caso non è tenuto a darne motivazione alcuna. Art. 4 - La qualità
di Accademico si perde nei seguenti casi:
Nei casi contemplati alle
lettere b) e c) la decadenza viene dichiarata dal Consiglio di Presidenza;
nel caso contemplato alla lettera d) la decadenza viene dichiarata dal
Collegio dei Probiviri, non prima di aver eseguito i dovuti accertamenti.
Art. 5 - I Soci chiamati a far parte dell'Accademia si distinguono in Soci Ordinari, Benemeriti, Onorari. a) SOCI ACCADEMICI ORDINARI - Sono coloro che pagano i contributi sociali e godono del diritto di voto.
Art. 6 - L'Accademia è diretta e amministrata da un Consiglio di Presidenza composto da sette Consiglieri effettivi. Art. 7 - I membri del Consiglio di Presidenza, tutti scelti fra gli Accademici Ordinari, vengono eletti dall'Assemblea generale dei Soci con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti: essi durano in carica due anni ed i singoli componenti possono essere rieletti. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e di Cassiere-Economo, se non designate dall'Assemblea, vengono assegnate a maggioranza di voti dal Consiglio di Presidenza. Art. 8 - Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno quattro membri del Consiglio stesso: le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale quello del Presidente. Il membro di Consiglio che, senza giustificazione, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, verrà ritenuto dimissionario. Art. 9 - Spetta al Consiglio di Presidenza: a) dirigere l'attività dell'Accademia, curare la sua amministrazione e predisporre i bilanci.
Art. 11 - Il Segretario compila i verbali delle adunanze, gestisce e custodisce gli archivi di protocollo e di documentazioni varie, come pure la biblioteca e si occupa della trasmissione degli inviti. Compila ed aggiorna l'inventario delle cose mobili di proprietà dell'Accademia. Art. 12 - Il Cassiere-Economo cura il patrimonio dell'Accademia attraverso il rapporto con la Banca, aggiorna il registro dei movimenti di denaro in entrata e in uscita, si occupa della riscossione delle quote dei Soci e paga le spese ed i fornitori dietro mandato del Presidente. Art. 13 Il patrimonio
dell'Accademia è costituito:
Art. 14 Tutto il patrimonio, nei casi previsti dall'Art. 27 del Codice Civile, verrà trasferito all'Ente o Istituzione con scopi similari designati dall'Assemblea generale nei modi di legge. ASSEMBLEA ACCADEMICA Art. 15 L'Assemblea
generale degli Accademici deve essere convocata, a mezzo posta e
con preavviso di otto giorni, almeno una volta all'anno per l'approvazione
dei bilanci. La convocazione dovrà indicare luogo, data
e ora della prima e della seconda convocazione, nonchè
gli argomenti che si intendono discutere.
Art. 16 Le riunioni
dell'Assemblea generale sono valide, in prima convocazione, con la
partecipazione della metà più uno degli Accademici Ordinari
e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
presenti. Gli Accademici Ordinari che non possono intervenire
alle assemblee possono farsi legittimamente rappresentare,
con delega scritta, da uno dei Soci Accademici Ordinari presenti;
nessuno di questi può presentare più di due deleghe.
Art. 17 Spetta, in particolare, all'Assemblea: a) deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. |
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